giovedì, ottobre 18, 2012

IL GOVERNO MONTI HA PUBBLICATO IL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ: LE DISPOSIZIONI SIGNIFICATIVE IN TEMA DI GIUSTIZIA.

Nel disegno di legge cd di stabilità:
  1. viene espressamente introdotto il contributo unificato anche per le impugnazioni incidentali . 
  2. è previsto il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nei casi di impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili. La disposizione, si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge. 
  3. il provvedimento del giudice che, in base alla legge n. 89 del 2001, accerta la violazione della termine di ragionevole durata del processo è esente dall’obbligo di registrazione. 
  4. viene modificato il quarto comma dell’art. 91 del cpc in tema di condanna alle spese di giudizio, introducendo un limite alla liquidazione dei compensi in favore degli avvocati che, con riferimento ai compensi dei professionisti, non può eccedere il valore effettivo della causa, siccome accertato dal giudice. La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge. 
  5. viene modificato l’art. 22, terzo comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 in tema di composizione della commissione per l’esame di avvocato (un magistrato in meno, sostituito da un docente anche di scuola superiore).
  6. viene modificato l’articolo 1, comma 294-bis, della legge. 23 dicembre 2005, n. 266 sancendo l’impignorabilità dei fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria nonché le aperture di credito destinate al pagamento dell’indennizzo per la violazione della termine di ragionevole durata del processo e degli emolumenti e delle pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  7. vengono aumentati gli importi dovuti per il contributo unificato nell’ambito del processo amministrativo. Con riferimento alla materia degli appalti pubblici e dei ricorsi avverso provvedimenti delle Autorità indipendenti, vengono introdotti tre scaglioni in base al valore della causa mentre viene aumentato di 50 euro quello per la proposizione del ricorso ordinario (non previsto da norme speciali) e per quello straordinario al Presidente della Repubblica. Viene altresì aumentato di 300 euro il contributo unificato dovuto per quelle controversie speciali previste dall’art. 119 del CPA, diverse dagli appalti pubblici e avverso provvedimenti delle Autorità indipendenti (ad es: dismissione immobili pubblici, procedure espropriative). 
  8. viene altresì previsto, sempre nel processo amministrativo, che il contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 6-bis del DPR n. 115 del 2002 (come ora modificato dal comma 17 in commento), è aumentato della metà in caso di giudizi di impugnazione.I predetti aumenti del contributo unificato nel processo amministrativo (in primo ed in secondo grado) si applicano ai ricorsi notificati successivamente all’entrata in vigore della legge di stabilità 2013-2015.

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