Tribunale Lamezia Terme sezione civile sentenza 11 giugno 2012
All’articolo 96 c.p.c. è stato aggiunto dalla legge del 18 giugno 2009 n. 69 (articolo 45, comma 12) il terzo comma, il quale ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte che dalla prova del danno casualmente derivato dalla condotta processuale dell’avversario.La norma così modificata dalla legge n. 69/2009 ha natura sanzionatoria (e non meramente risarcitoria) poiché con la citata modifica è stato introdotta nel nostro ordinamento una forma di danno punitivo.
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