martedì, ottobre 02, 2012

Parametri, il Tribunale di Varese: nessuna vincolatività per il giudice che può ricalcolare il compenso, in modo che risulti congruo all’attività prestata.

Interessante e opportuna la sentenza del 26 settembre scorso della prima sezione civile del Tribunale di Varese che, nel liquidare le spese legali in una causa relativa a un decreto ingiuntivo, ha chiarito che i parametri non sono vincolanti per la liquidazione delle spese e dunque il giudice può provvedervi rifacendosi ad altri criteri (anche alle vecchie tariffe in caso di incarichi espletati prima dell’entrata in vigore dei parametri) per rendere congruo il compenso dell’avvocato.
In particolare, si afferma nella sentenza, il giudice che, adeguatamente motivando, reputi incongruo il compenso determinato alla luce dei parametri, “in conseguenza dell’effetto retroattivo della nuova normativa”, potrebbe “non applicarla e ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri, spiegando le ragioni per cui adotta la soluzione de qua; si tratterebbe, cioè, di guardare alle vecchie regole come canoni orientativi adottando una interpretazione adeguatrice, secundum constitutionem”.
La sentenza del Tribunale di Varese segue quelle del Tribunale di Cremona, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale per riduzione irragionevole dei compensi degli avvocati e del Tar Lombardia, per la quale con il dm parametri la liquidazione del compenso deve essere complessiva, senza distinzioni tra diritti e onorari.

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