lunedì, ottobre 15, 2012

Sì al sequestro dei documenti presso lo studio del legale, se lo stesso è indagato.

Cassazione penale sezione II Sentenza 9 ottobre 2012 n 39837 
Legittimo il sequestro presso lo studio dell’avvocato indagato di tutti quegli atti, anche difensivi, che costituiscono il corpo del reato o strettamente connessi all’affare illecito.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 39837/2012, respingendo il ricorso di un legale napoletano che aveva subito il sequestro presso il proprio studio di tutta la documentazione relativa alle istruttorie in itinere e quelle già concluse, da cui si rilevava l’effettivo utilizzo di atti falsi provenienti da medici e procacciatori di affari emersi nel corso delle indagini ed appartenenti al sodalizio.
Secondo la Corte, dunque, nessuna violazione dell’articolo 253 del Cpp è stata commessa in quanto il decreto del Pm non riguardava indiscriminatamente tutti gli atti esistenti presso lo studio legale ma solo quella documentazione da cui poteva desumersi l’effettivo utilizzo di atti falsi.
Infondato è anche il rilievo della violazione delle guarentigie previste dall’articolo 103 Cpp, in quanto volte a tutelare non chiunque eserciti la professione legale e in particolare non applicabile quando “gli atti indicati debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale che sia egli stesso la persona sottoposta all’indagine”.
In ultimo, è da respingere anche la doglianza relativa al presunto sequestro di atti di altri avvocati dello studio in quanto rappresentata in modo generico, senza alcun riferimento concreto.
Per altro verso, rileva la Corte, ove quegli atti fossero effettivamente afferenti alla attività di altri legali, allora il ricorrente sarebbe carente di legittimazione.

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