lunedì, novembre 19, 2012

LA MEDIACONCILIAZIONE RISPUNTA ANCHE NEL DDL DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO!

Il disegno di legge recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) è attualmente all'esame del Senato in seconda lettura (S. 71-B-355-399-1119- 1283).
Una legge tanto attesa da quanti operano nel settore del condominio, rispetto alla quale, come risulta dal resoconto sommario n.357 della riunione della seconda commissione permanente (Giustizia) del 13 novembre scorso, sono stati presentati ben 60 emendamenti.
Con l'emendamento 25.6, i senatori De Lillo e Nessa, dopo il comma 1 dell'art. 71 quater, propongono di aggiungere il seguente articolo:
«1-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, dell'articolo 5, è sostituto dal seguente: "Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.''; b) al comma 1, dell'articolo 11, dopo le parole: ''Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore'', sono inserite le seguenti: '', se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,''».

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