lunedì, novembre 05, 2012

Non retroattività dei parametri ex DM n. 140/2012-Trib. Verona sezione IV civile sent. 16 ott. 2012.

Tribunale Verona sezione IV civile sentenza 16 ottobre 2012 
Prestazione d'opera intellettuale, attività consultiva, compensi, nuovi parametri 
L’attività informativa, o lato sensu consultiva, del professionista intellettuale rappresenta l’oggetto primario della prestazione professionale ed, insieme, il presupposto sul quale si fonda la successiva definizione delle ulteriori attività che formano oggetto del contratto di prestazione d’opera intellettuale.
Di conseguenza, il profilo dell’assolvimento degli obblighi informativi e quello, ad esso strettamente connesso, del coinvolgimento del cliente nelle iniziative che il professionista intenda assumere hanno un rilievo particolare nell’ambito del contratto di prestazione d’opera intellettuale.
In particolare, rientra negli obblighi informativi quello di rendere noto al cliente il preventivo di massima, che è ipotizzabile solo nella fase precedente la conclusione del contratto e non certo rispetto a rapporti iniziati da tempo e tantomeno rispetto a quelli esauriti. 
Tali contratti infatti sono stati etero-integrati nel momento genetico, quantomeno con riguardo ai diritti, e il diritto al pagamento del corrispettivo dell’avvocato è sorto al momento della stipulazione del contratto, sebbene diventi liquido ed esigibile al termine dell’incarico. 
Questo diritto verrebbe dunque pregiudicato dal nuovo sistema stabilito dal D.M. n. 140/2012 per la determinazione dei compensi senza che sia ravvisabile nessuna ragione idonea a giustificare l’applicazione retroattiva dello stesso. 
Riferimenti normativi: art. 2233, co. I c.c.; art. 9, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27; D.M. 8 aprile 2004, n. 127; D.M. 20 luglio 2012, n. 140. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza 12 ottobre 2012, n. 17406.

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