mercoledì, dicembre 05, 2012

Cassa forense, l’assenza di reddito non libera dall’obbligo di comunicazione.

Cassazione civile sezioni unite sentenza 19 novembre 2012 n 20219 

L’obbligo di inviare alla Cassa forense il modello 5 prescinde sia dalla iscrizione all’ente di previdenza che dalla produzione di reddito, derivando unicamente dallo status professionale di avvocato conseguente all’iscrizione all’albo.
Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 20129/2012 con cui hanno respinto il ricorso di un avvocato di Pescara contro la decisione del Cnf che confermava la sospensione dall’attività professionale disposta dall’ordine di appartenenza a seguito del mancato invio del modello attestante il reddito personale ed il volume di affari per gli anni 2002 e 2003. A nulla è valsa la presentazione dei versamenti all’Inps, per uno dei due anni in questione, a seguito dello svolgimento di una attività di lavoro parasubordinata.
La Cassazione ricorda che la legge 576/1980, all’articolo 17, prevede che tutti gli iscritti agli albi degli avvocati debbano fare la comunicazione “anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale, della partita Iva nonché quelle dello stato di famiglia”.
Obbligo di presentare la dichiarazione anche per l’avvocato in pensione che conservi l’iscrizione all’albo – comunque obbligato al versamento minimo del contributo di solidarietà – in quanto rivela “la volontà di mantenere il potenziale esercizio della professione”.
In conclusione “l’omessa comunicazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 17 della legge 576/1980, obbligatorie per tutti gli avvocati iscritti agli albi nonché per i praticanti iscritti alla Cassa avvocati, costituisce illecito disciplinare anche se non sussiste, per carenza del requisito della continuità dell’esercizio della professione, l’obbligo di domandare l’iscrizione a titolo pieno alla Cassa e il conseguente obbligo di versamento del contributo soggettivo”.

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