giovedì, dicembre 06, 2012

Mediaconciliazione, le motivazioni della Consulta: nella delega nessuna obbligatorietà (Corte costituzionale – Sent. 6 dicembre 2012 n. 272).

"Il carattere dell'obbligatorietà per la mediazione non trova alcun ancoraggio nella legge delega".
È quanto si legge nella sentenza della Corte Costituzionale n. 272 depositata oggi, con cui la Consulta ha dichiarato illegittima, per eccesso di delega, la norma sulla media-conciliazione nelle controversie civili e commerciali, nella parte in cui prevede il carattere obbligatorio della mediazione.
La censura della Consulta è limitata all'obbligatorietà della mediazione e all'eccesso di delega. Prendendo in considerazione otto diverse ordinanze di rimessione giunte dal Tar del Lazio, dai giudici di pace di Catanzaro (due ordinanze), Recco, Salerno, Parla, e dai Tribunali di Torino e Genova, la Corte ha stabilito che sono stati violati gli art. 76 e 77 della Costituzione, relativi ai criteri in base ai quali il Governo può essere delegato dal Parlamento a legiferare.
La "legge delega, tra i principi e criteri direttivi di cui all'art. 60, comma 3 - dichiara infatti la sentenza - non esplicita in alcun modo la previsione del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione". Anzi, su questo punto, il testo normativo "che per altri aspetti dell'istituto si rivela abbastanza dettagliato, risulta del tutto silente".
Inoltre, rileva la Corte, se "la finalità ispiratrice" della mediazione è quella di "individuare misure alternative per la definizione delle controversie civili e commerciali, anche al fine di ridurre il contenzioso gravante sui giudici professionali", "il carattere obbligatorio della mediazione non è intrinseco alla sua ratio, come agevolmente si desume dalla previsione di altri moduli procedimentali (facoltativi o disposti su invito del giudice), del pari ritenuti idonei a perseguire effetti deflattivi e quindi volti a semplificare e migliorare l'accesso alla giustizia".
Il testo della delega richiamava anche al rispetto e alla coerenza con la normativa europea in materia di conciliazione.
Per questo la sentenza della Consulta compie una ricognizione delle norme Ue, concludendo però "dai richiamati atti dell'Unione europea non si desume alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell'istituto della mediazione".
"Ne deriva che l'opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria, operata dalla normativa censurata - sottolinea la Consulta - non può trovare fondamento nella citata disciplina".

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