giovedì, febbraio 14, 2013

Giudice unico nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, emesso per i compensi professionali degli avvocati.

 
Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, emesso per i compensi professionali degli avvocati non si applica il rito collegiale: è quanto ha deciso, con ordinanza del 31 gennaio 2013, il Tribunale di Torino, sez. I civile (giudice Vincenzo Toscano).
Nel caso specifico una società in nome collettivo aveva contestato il decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato a titolo di compensi professionali. Nell’atto di opposizione la Società evidenziava una sproporzione del compenso richiesto ed in corso di causa è sorto il problema sul rito applicabile. Il Tribunale di Torino ha ritenuto che alle controversie sui compensi degli avvocati si applica il rito monocratico in camera di consiglio (articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile), tanto sulla base dell’art. 14 del d.lgs. 159-2011 (cd “tagliariti”), che ha dettato nuove regole per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato.
Per queste cause si applica il rito sommario di cognizione e, più precisamente, il dlgs 159-2011 dispone che le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell‘articolo 645 del codice dì procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, sono regolate dal rito sommario di cognizione; inoltre la norma dichiara che il tribunale decide in composizione collegiale.
 Peraltro l’articolo 3 del decreto 159-2011 prevede che quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, il presidente del collegio designa il giudice relatore. Da queste disposizioni il tribunale di Torino fa discendere che la legge esclude il rito collegiale per le cause di opposizione al decreto.
Secondo l’ordinanza in commento l‘interpretazione è avvalorata dal fatto che l‘articolo 702-bis comma 1 del codice di procedura civile, non è stato abrogato ed è esperibile solo in caso di competenza funzionale monocratica del tribunale.
Nella decisione, infine, si legge che una diversa interpretazione (rito collegiale) porta ad un risultato irragionevole: per le cause relative al pagamento di onorari di avvocato, introdotte con il rito ordinario pieno o sommario il giudice rimarrebbe monocratico, mentre diverrebbe collegiale per le cause di opposizione al decreto ingiuntivo.

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