venerdì, febbraio 01, 2013

La legge Balduzzi ha depenalizzato la colpa medica lieve?

Cassazione Penale VI Sez. sentenza n. 268/2013. 
La nuova normativa art. 3 della legge 8 novembre 2012 (legge Balduzzi) ha parzialmente decriminalizzato le fattispecie colpose in materia di colpa medica: con conseguente applicazione dell'art. 2 c.p.p..
L’innovazione esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica.
In applicazione dell’indicato principio è stata annullata con rinvio la condanna per omicidio colposo nei confronti di chirurgo che, nell’esecuzione di intervento di ernia discale recidivante, aveva leso vasi sanguigni con conseguente emorragia letale.
Al giudice di merito è stato chiesto di riesaminare il caso per determinare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate afferenti all’esecuzione dell'atto chirurgico in questione e se l'intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati da tali direttive e, nell’affermativa, se nell’esecuzione dell'atto chirurgico vi sia stata colpa lieve o grave.

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