venerdì, febbraio 22, 2013

Porcellum (Legge n. 270/2005): come funzionano legge elettorale, astensione e premio maggioranza.

 
L’attuale legge elettorale svuota di significato le elezioni e toglie al Parlamento la sua funzione “rappresentativa”, ma l’astensione dal voto non servirà a evitare l’attribuzione del premio di maggioranza alla coalizione vincitrice.
Fu lo stesso Calderoli, suo inventore, a soprannominare l’attuale legge elettorale “Porcellum”, per via del perverso funzionamento che lascia all’elettore solo un minimo margine decisionale.
A scegliere infatti il candidato che andrà ad occupare il seggio non è il cittadino, ma la segreteria del partito al momento del deposito della lista elettorale.
In che modo? Le liste sono bloccate.
Questo vuol dire che il cittadino, dentro l’urna, può scegliere solo il simbolo (il partito) e non anche il candidato. Per esempio: qualora l’elettore ponesse la propria fiducia sull’ultimo candidato nella lista, a passare il turno sarebbe sempre, per primo, il capolista e solo dopo questi, se avanzano seggi, anche gli altri candidati in ordine decrescente.
In altre parole, il cittadino subisce la precedente scelta fatta a tavolino dai partiti. I politici vengono “imposti” e, di fatto, gli elettori non possono decidere i propri rappresentanti. La critica, ovviamente, è che tale legge elettorale toglie alle elezioni il proprio significato democratico.
Il voto. L’elettore vota tracciando un solo segno (una “X” o un semplice tratto) sul solo contrassegno della lista prescelta. Nel caso di coalizioni tra più partiti, il segno va sempre posto solo sul simbolo della singola lista che si intende votare e non sull’intera coalizione. Se il segno della “X” dovesse sconfinare su altri simboli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso ed è dunque valido.
Premio di maggioranza. La coalizione più votata è considerata quella che ottiene la maggioranza relativa, ossia la maggioranza dei cittadini che si sono recati alle urne e il cui voto sia valido. Non viene quindi considerata, ai fini del calcolo della maggioranza, l’intera popolazione italiana avente diritto al voto, ma solo quella che abbia materialmente votato.
Alla coalizione più votata viene attribuito il cosiddetto premio di maggioranza (consistente nel 55% dei seggi a disposizione): e ciò a prescindere da quale sia la percentuale di voti raccolta e dalle schede nulle (non votanti e schede nulle non vengono quindi conteggiate nel premio di maggioranza). Gli unici limiti che le liste o le coalizioni devono superare sono solo le soglie di sbarramento . Queste precisazioni sono particolarmente importanti per sfatare le voci circa l’utilità dell’astensione dal voto, utile – secondo alcuni – a evitare il premio di maggioranza. Facciamo un esempio. Immaginiamo una popolazione di 100 persone e tre partiti candidati (“A”, “B” e “C”). Mettiamo che 40 persone si astengano dal voto e le altre 50 invece vadano a votare. Poniamo che 20 persone votino per “A”, 13 per “B” e 7 per “C”. In tal caso, “A” otterrà il premio di maggioranza, nonostante ben il 40% dei cittadini si sia astenuta dal voto. Con la conseguenza che, chi non intende andare a votare dovrà accettare di subìre la scelta fatta, al posto suo, dagli altri elettori.
Come funziona il premio di maggioranza. Il funzionamento del premio di maggioranza è diverso tra Camera e Senato. In entrambi i casi, il premio consiste nel garantire al vincitore delle elezioni il 55% dei seggi. Tuttavia, al Senato, il premio funziona su base regionale (e non nazionale, come alla Camera).
Sbarramento Per poter conquistare i seggi, ogni partito deve ottenere un numero minimo di voti: è ciò che si chiama “sbarramento”.
Lo sbarramento alla Camera. Per occupare i seggi alla Camera, ogni partito o lista deve ottenere almeno il 4% dei voti nazionali; le coalizioni di più partiti, invece, per superare lo sbarramento, devono ottenere almeno il 10%.
Le liste collegate a una coalizione che abbia superato lo sbarramento partecipano alla ripartizione dei seggi solo se superano il 2% dei voti; partecipa inoltre alla ripartizione il primo partito al di sotto di questa soglia all’interno della stessa coalizione.
Lo sbarramento al Senato. Per occupare i seggi al Senato, ogni partito o lista deve ottenere almeno l’8% dei voti mentre le coalizioni devono ottenere almeno il 20%.
Le liste collegate ad una coalizione che abbia superato la soglia prescritta, partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 3% dei voti. La differenza con la Camera è che le soglie e il premio di maggioranza non sono calcolati sui voti nazionali, ma su base regionale.
Per tale motivo alcune regioni, più popolose (e quindi con diritto a più seggi) risultano più importanti di altre ai fini del calcolo delle maggioranze.

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