mercoledì, marzo 27, 2013

LIQUIDAZIONE SPESE NEI GIUDIZI INNANZI AL GDP, PER CAUSE IL CUI VALORE NON ECCEDE € 1.100,00 (Questione di legittimità costituzionale).

 

[Giudice di Pace di Mercato S. Severino, Dott. Nicola Lombardi, ordinanza del 25 marzo 2013] 


Il Giudice di Pace di Mercato S. Severino nella causa avente un valore di Euro 29,31, con l’ordinanza emessa in data 25/3/2013, ritenendo che “Il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, dipendendo, la liquidazione delle spese, dalla legittimità o meno del limite imposto” dalla norma, ha sollevato questione di “legittimità costituzionale dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 82 c.p.c. siccome in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione”, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e “la sospensione del procedimento in attesa della decisione nel giudizio da quem”. Nell’Ordinanza, tra l’altro si legge: “(…) escluso il ricorso alla ipotesi di compensazione delle spese, in ordine alla quale anche la Cassazione ha ritenuto, con orientamento costante, che l’esiguo valore della controversia non può essere un buon motivo per compensare le spese di lite (cfr. tra le tante, Cass. n. 26580/11; 12893/2011; n. 8114/2011), proprio perché, diversamente opinando, il diritto di tutela giurisdizionale ed il diritto di difesa subirebbero un sostanziale ed intollerabile svuotamento di contenuto, anche facendo applicazione dei nuovi parametri vigenti in materia di liquidazione di competenze legali, questo Giudicante, pur ritenendo di contenere entro valori minimi il compenso spettante al professionista, considerato il modesto valore, in nessun caso liquiderebbe l’importo di euro 29,31, importo che appare certamente esiguo per rappresentare un giusto ristoro delle spese che certamente verrebbe sostenuto direttamente dalla parte che si è rivolta ad un soggetto esercente la professione legale, il quale , a sua volta, deve necessariamente ricevere una remunerazione rapportata alla qualità e quantità del servizio reso, giusta disposto di cui all’art. 2233 co. 2 c.c. e dell’art. 13 della nuova legge sull’ordinamento forense, in G.U. n.15 del 18.1.2013, pena , in caso contrario la violazione dell’art. 36 Cost. (…..)”.

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