lunedì, marzo 04, 2013

Sfratto per morosità: è nulla la notifica dell’intimazione eseguita ex art. 143 c.p.c. [Trib. Nola, GU Costabile - Ord. del 24 gennaio 2013].

 
TRIBUNALE DI NOLA 
II SEZIONE CIVILE 
Il G.U., dott.ssa Caterina Costabile,
-visti gli atti del procedimento di convalida di sfratto per morosità R.G. n. …/2013;
-a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 24.1.2013;
-visto il contratto di locazione ad uso box auto registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 5.10.2011 al n. … serie 3;
-evidenziato che la notifica della intimazione nei confronti della conduttrice Meviax, non comparsa alla odierna udienza, si è perfezionata ai sensi dell’art. 143 c.p.c.;
-sottolineato che l’utilizzabilità del meccanismo di cui all’art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-84, Pret. Roma, 20-03-97, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell’avviso di eseguita notifica nel caso in cui l’intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell’art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l’intimato non abbia conoscenza dell’atto introduttivo; 
-evidenziato che da ciò deriva che il giudice deve denegare la richiesta convalida e trasformare il rito, statuendo con sentenza sulla domanda di cessazione o risoluzione del rapporto locativo e condanna al rilascio già contenuta nella citazione (la nullità della notifica della intimazione eseguita ex art. 143 c.p.c. è stata confermata da Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2006, n. 17453);
P.Q.M. 
-Letti gli artt. 447 bis e 426 c.p.c. -ordina il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c. -fissa l’udienza di discussione della causa per il ….6.2013, -fissa all’attore il termine perentorio del ….4.2013 entro il quale dovrà provvedere all’eventuale integrazione dell’atto introduttivo mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell’art. 415 c.p.c.; -fissa alla convenuta il termine perentorio del ….5.2013 entro il quale dovrà provvedere all’eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell’art. 416 c.p.c. -Vista la sent. Corte Cost. n. 14/1977, dispone che parte attrice notifichi entro il 31 marzo 2013 il presente provvedimento alla convenuta contumace.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazioni.
Nola, 24.1.2013
Il Giudice 
Dott.ssa Caterina Costabile

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