martedì, ottobre 29, 2013

Assicurazione obbligatoria: il CNF convoca una riunione con gli Ordini per scegliere la soluzione più conveniente per gli avvocati.

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 25 ottobre scorso, ha deliberato di convocare per il 15 novembre una riunione con i presidenti degli Ordini distrettuali delle Unioni e della Cassa per definire la soluzione più conveniente ai fini dell’adempimento da parte degli avvocati dell’obbligo di assicurazione obbligatoria.
La convocazione è partita ieri con la circolare CNF 23-C-2013, a forma del presidente Guido Alpa, in allegato alla quale il consigliere tesoriere Lucio Del Paggio ripercorre il dato normativo e le ipotesi finora analizzate dal CNF, coadiuvato dal broker Aon.
La circolare ricorda che per gli avvocati l’adempimento dell’obbligo di stipulare una polizza assicurativa è subordinato all’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 12 della legge di riforma dell’ordinamento professionale che, con carattere di specialità, ha superato la previsione contenuta nel Decreto legge cosiddetto Salva- Italia, n. 138/2011.
In ogni caso, e per essere immediatamente operativi una volta adottato il decreto ministeriale il CNF, con il broker Aon individuato con gara europea, ha già avviato una istruttoria per dare concreta attuazione alla disposizione di legge nel senso del migliore assolvimento dell’obbligo di legge alle condizioni più favorevoli e convenienti per gli Avvocati.
Le opzioni individuate, di cui si riportato tutti i pro e i contro, sono tre: a) previa gara europea, stipula da parte del CNF di una polizza collettiva a favore di tutti gli avvocati; b) previa gara europea, sottoscrizione di una Convenzione quadro alla quale i singoli Ordini possano rifarsi nella stipula di proprie polizze collettive; c) sottoscrizione di una o più Convenzioni per permettere ai singoli avvocati di accedere a polizze più convenienti, ovviamente su base volontaria.
Nella stessa circolare il CNF specifica che alcune garanzie minime sono considerate irrinunciabili qualsiasi sia la soluzione individuata insieme agli Ordini: la retroattività della polizza (a copertura di eventuali danni pregressi) e la sua ultrattività decennale; la indicazione di alcuni massimali e franchigia minimi; il divieto di recesso per le assicurazioni per sinistrosità.

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