giovedì, novembre 14, 2013

CNF: Parcelle e decreti ingiuntivi, opinamento degli Ordini necessario.

Il decreto legge Cresci-Italia (n. 1/2012), in particolare l’articolo 9 che ha abrogato le tariffe forensi, non ha invece abrogato il potere degli Ordini in materia di opinamento delle parcelle ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo.
Lo precisa un parere della commissione consultiva del CNF (relatore Perfetti), reso in risposta ad un quesito inviato dall’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli avvocati.
Il quesito è stato sollecitato da due pronunce del Tribunale di Verona, secondo le quali l’entrata in vigore dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012 avrebbe determinato il venir meno, in capo agli Ordini forensi, del potere di opinamento parcelle.
Secondo tale orientamento, peraltro contrario a precedente circolare dello stesso Presidente del Tribunale, si sarebbe determinata l’abrogazione tacita degli articoli 636 c.p.c. (domanda e documenti corredati per il procedimento di ingiunzione) e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c. (crediti oggetto di procedimento di ingiunzione).
Il parere ribadisce quanto già indicato nel dossier dell’Ufficio studi n. 6 del 2012, e che cioè “deve escludersi che l’abrogazione delle tariffe disposta dall’art. 9 del DL n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) avesse determinato il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella” in ragione del fatto che la portata abrogativa dell’articolo 9 riguarda le tariffe e le disposizioni che si richiamano alle tariffe. In particolare, viene specificato che la portata abrogativa dell’art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense.

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