lunedì, dicembre 30, 2013

CONSIDERAZIONI SUL DDL DELEGA EFFICIENZA PROCESSO CIVILE.

Non voglio addentrarmi in disquisizioni processualcivilistiche o costituzionali, ma porre in evidenza alcuni effetti pratici assolutamente devastanti del DDL delega per la pseudoefficenza del processo civile.
1) Trasformazione da rito ordinario a sommario: quanti giudici conoscono la causa alla prima udienza? Questo è già di per sé sufficiente a valutare l’inutilità della norma.
2) Motivazione a richiesta: il ddl non indica il termine entro cui effettuare la richiesta della motivazione. In passato, nelle varie elucubrazioni di via Arenula, si era indicato il termine di 15 giorni. Come è noto, dopo il deposito delle conclusionali e delle repliche il fascicolo va al giudice per la decisione, che viene depositata in un termine indefinito, anche a distanza di mesi o di anni dalla scadenza dei suddetti termini. Il dispositivo viene comunicato via pec. Quindi ricevuta la pec, l’avvocato dovrà immediatamente contattare il suo cliente, comunicargli l’esito del giudizio, richiedergli se vuole sapere perché ha perso, chiedergli di portargli i quattrini per il pagamento del contributo unificato, pagarlo in tabaccheria e depositare l’istanza in cancelleria. E che succede se un dispositivo viene comunicato il 23 dicembre dopo mesi di attesa? Oppure se il mio cliente è a letto con la febbre (ovviamente per noi avvocati non è prevista l’eventualità di ammalarci)? O se il cliente non ha i soldi o non si è riusciti a contattarlo? L’avvocato che non ha chiesto il dispositivo, determinando il passaggio in giudicato della sentenza, incorrerà in responsabilità disciplinare?
3) Monocratico in appello: l’obiettivo è chiaro ed evidente. Affidare il primo grado alla magistratura onorario e l’appello di togati, in barba alla collegialità della decisione che evita difformità di orientamenti nello stesso ufficio giudiziario. E poi basterebbe guardare le statistiche del giudice monocratico in tribunale, per notare che non ha comportato alcun aumento di produttività rispetto al collegiale ante 1995.
4) 696 bic c.p.c. per i sinistri stradali: è ovvio che aumenta il costo di accesso alla giustizia dovendo pagare due contributi unificati. E se poi non si raggiunge la prova dell’an? Intanto il cliente ha pagato una CTU. Non si dica che è una riforma per accelerare i processi: è un ulteriore regalo alle compagnie d’assicurazione.
5) Autentica degli atti da parte dei difensori: effettivamente il fatto che nel terzo millennio siano un timbro ed un tampone del cancelliere ad attribuire veridicità e fede di autenticità ad un atto fa un po’ sorridere. Ma se l’avvocato può sostituirsi al cancellerie per autenticare una sentenza di milioni di euro, perché non può sostituirsi al notaio per autenticare le firme in una compravendita di un box di poche migliaia di euro? Rispondo con altre due domande: vi ricordate i nuovi 1.500 notai del Decreto Cresci Italia di Monti? Li avete visti in giro?
6) Riduzione del periodo feriale: se potessi chiudere lo studio dal 1° agosto al 15 settembre, significherebbe che nel resto dell’anno ho guadagnato abbastanza per godere di lunghe ferie. Ma siccome ancora non mi è capitato, ad agosto e settembre ho sempre lavorato. Ma se riduci la sospensione feriale, ma non intervieni sulle ferie dei magistrati, cosa ottieni? Nulla. E soprattutto, se il CSM trasferisce un magistrato ma non ne assegna contestualmente uno nuovo al suo ufficio, il ruolo viene congelato, con buona pace di tutti.
7) Condanna del difensore: come ho detto all’inizio, tralascio gli aspetti di tenuta costituzionale. E tralascio anche gli aspetti sociologici dell’idea dei tecnici di via Arenula (dico solo che ancora una volta i mali della giustizia sono attribuiti agli avvocati). Mi chiedo soltanto: e se dopo avere notificato una citazione, mi accorgo dalle difese del convenuto che il mio cliente mi ha raccontato fesserie? Se rinuncio al mandato sono salvo? E se il nuovo collega mi chiama e mi chiede perché ho rinunciato, che gli dico? E se il mio cliente non trova un altro difensore e devo continuare ad assisterlo che faccio? Dico al giudice che il mio cliente mi ha preso in giro e gli chiedo di condannare soltanto lui e non anche me?
Darei pochi suggerimenti ai tecnici di via Arenula per correggere il DDL:
- Andate a fare un po’ di fila all’ufficio notifiche;
- Attendete qualche ora dietro la porta di un giudice per un’udienza fissata alle 9.00, ma il togato è arrivato alle 9.45 e si sono fatte le 12.30 e ancora non è il tuo turno;
- Beccatevi un 309 perché siete arrivati alle 9.30 (abbandonando il turno all’ufficio notifiche), perché giusto quella mattina il giudice è arrivato puntuale;
- Provate a dire ai testimoni che sono venuti da lontano che l’udienza è stata rinviata perché il giudice è impegnato in un corso del CSM;
- Provate a scrivere un atto d’appello o un ricorso in cassazione e vi dico io quando il gravame è ammissibile, procedibile, probabilmente fondato o infondato, e se non è autosufficiente vi do pure la 104.
Andate a lavorare, per favore…

Avv. Dario Greco

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