giovedì, dicembre 05, 2013

Deontologia: Vietato assistere, anche solo di fatto, un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi.

L’avvocato che, quand’anche sprovvisto di formale procura alle liti, abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi (Nel caso di specie, il professionista agiva nei confronti di una parte al fine di ottenere la revisione delle misure economiche stabilite nel precedente giudizio di separazione personale, nel quale aveva di fatto assistito entrambi i coniugi, ancorché sprovvisto di formale procura alle liti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 23 luglio 2013, n. 137

Nessun commento: