lunedì, dicembre 02, 2013

Erronea dichiarazione alla Cassa forense: il termine di prescrizione decorre dalla data di presentazione.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Sentenza 26/11/2013, n. 26411 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26411 del 26 novembre 2013, rigettando un ricorso della Cassa Nazionale Forense, chiarisce il regime prescrizionale in caso di errore commesso dall’avvocato in sede di dichiarazione.
Per la Suprema Corte di Cassazione, l’art. 19 dell legge n. 576/1980, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi dovuti in favore della Cassa, individua un distinto regime della prescrizione a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell’obbligato sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, “riferendosi solo al primo caso l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all’anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”.
E “nella specie non trattandosi, come accertato dalla Corte del merito, di omessa dichiarazione la prescrizione non può che decorrere dalla data di trasmissione della dichiarazione”.

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