lunedì, dicembre 09, 2013

Liquidazione onorari avvocati: solo il Presidente del Tribunale, e non il Presidente di Sezione, è competente ad emettere il decreto di comparizione parti e a trattare l’istanza di liquidazione degli onorari.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 settembre - 6 dicembre 2013, n. 27402.

 “Come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Cass. n. 182 del 1999) "La competenza del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo" sancita dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi dell'avvocato o procuratore nei confronti del proprio cliente ha natura funzionale e inderogabile con riferimento non solo all'ufficio, ma anche alla persona del titolare di questo (presidente del collegio, se l'organo è collegiale, magistrato a capo dell'ufficio, se questo è costituito come tale), senza che assuma rilievo, in contrario, la eventuale divisione dell'ufficio (nella specie, di pretura) in sezioni, in quanto siffatta suddivisione, anche per le sezioni del lavoro istituite presso le preture dopo la riforma introdotta con la legge 11 agosto 1973 n. 533, risponde ad esigenze meramente organizzative, con la conseguenza che, ove la suindicata liquidazione inerisca ad una causa di lavoro, la competenza ex artt. 28 e 29 citati spetta, non al singolo pretore (ovvero al dirigente della sezione lavoro), ma al pretore dirigente”.

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