sabato, febbraio 22, 2014

Consiglio di Stato (sent. n. 798/2014): le cancellerie devono essere aperte 5 ore al giorno.

Gli uffici giudiziari dovranno restare aperti al pubblico cinque ore al giorno. Così ha deciso il Consiglio di Stato, annullando l'ordinanza del Tribunale di Roma che il 20 settembre 2012 aveva disposto che le cancellerie civili degli uffici in viale Giulio Cesare e via Lepanto restassero aperte solo tre ore. Una vittoria per gli avvocati.
Infatti, l'organo d'appello della giustizia amministrativa era stato chiamato a decidere su istanza dell'ordine avvocati Roma, dopo che il Tar aveva rigettato l'istanza dei legali di annullare l'ordinanza del Tribunale.
Ma andiamo con ordine. «Con decreto del Presidente Vicario del Tribunale di Roma e del Dirigente amministrativo del 20 settembre 2012 - si legge negli atti - veniva disposto che dal 26 settembre 2012 gi uffici e le cancellerie del settore civile del Tribunale di Roma, ubicati negli edifici di viale Giulio Cesare e via Lepanto rimangono aperti dalle ore 9 alle ore 12, ad eccezione del Ruolo delle esecuzioni mobiliari (dalla 9 alle 13 ) e che dalla medesima data anche gli uffici e le cancellerie del settore penale ubicati in piazzale Clodio rimarranno aperti dalle ore 9 alle ore 12, con eccezione per cancelleria centrale GIP, la cancelleria centrale dibattimentale e per la cancelleria della Sezione Speciale per il Riesame (aperte dalle 9 alle 13)».
Sul punto il Tar era stato intransigente: «Con sentenza n.10016/2012 , resa in forma semplificata, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato».
Tuttavia l'ordine degli avvocati ha impugnato il provvedimento, ritenendo evidente la violazione della legge 1196 del 1960, che ha stabilito per gli uffici delle segreterie e cancellerie giudiziarie l'orario inderogabile di apertura al pubblico di cinque ore nei giorni feriali, oltre a profili di eccesso di potere e la violazione delle regole sull'andamento della Giustizia.
Sul punto il Consiglio di Stato ha dato ragione agli avvocati.
In particolare ha affermato che «la questione giuridica posta all attenzione della Sezione dalla instaurata controversia trova, quanto alla sua soluzione, un preciso riferimento normativo nella puntuale diposizione recata dalla della legge 23 ottobre 1962 n.1196 (...) Stante l'inequivoco tenore letterale della predetta norma, ai capi degli uffici giudiziari spetta il potere regolamentare di stabilire l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie e segreterie, ma sempre nell'osservanza del limite della durata dell'orario di apertura di cinque ore giornaliere, come previsto dal citato art.162».
Si tratta, dunque, di una «norma tassativa che se da un lato rimette alla discrezionalità del Dirigente il potere di articolare l'orario in questione nel senso di poter variamente fissare l'ora di inizio dell'apertura al pubblico, dall'altro lato vieta di ridurre la durata oraria in cui le cancellerie e segreterie devono essere aperte al pubblico (non meno di cinque ore nei giorni feriali).
In altri termini, la previsione legislativa ha un contenuto assolutamente vincolante, tale da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine ad una opzione di durata oraria giornaliera di apertura al pubblico degli uffici giudiziari diversa da quella fissata direttamente ed inequivocabilmente dal legislatore nazionale a mezzo di un previsione con una valenza uniforme per tutte le cancellerie e segreterie giudiziarie presenti sull'intero territorio italiano».
Ivan Cimmarusti
www.iltempo.it

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