lunedì, gennaio 26, 2015

TAR LAZIO, PER AVVIO MEDIAZIONE NON SONO DOVUTE SPESE: ANNULLATE PARTI DECRETO MINISTERIALE DEL 2010.

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - SONO ANNULLATE LE PARTI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL MARZO 2010 IN MATERIA DI MEDIAZIONE E DI CONCILIAZIONE IN AMBITO CIVILE E COMMERCIALE NELLA PARTE IN CUI VENGONO PREVISTE DELLE SPESE DI AVVIO DEI PROCEDIMENTO E SI STABILISCE IL POSSESSO DI UNA SPECIFICA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO BIENNALE PER I MEDIATORI.
LO HA DECISO IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIENDO PARZIALMENTE UN RICORSO PROPOSTO DALL'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI DI PARMA. L'ASSOCIAZIONE, COSTITUITA DA AVVOCATI CIVILISTI, AVEVA IMPUGNATO IL DECRETO CON IL QUALE IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, HA REGOLAMENTATO LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE E DELL'ELENCO DEI FORMATORI PER LA MEDIAZIONE, NONCHÉ APPROVATO LE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI ORGANISMI. IL TAR HA ANNULLATO LA PARTE DEL DECRETO CHE HA STABILITO CHE PER LE SPESE DI AVVIO DELL'AZIONE È DOVUTO DA CIASCUNA PARTE, PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO E PRIMA DEL SUO INIZIO, UN IMPORTO DI 40 EURO PER LE LITI DI VALORE FINO A 250MILA EURO E DI 80 EURO PER QUELLE DI VALORE SUPERIORE (IMPORTO DOVUTO ANCHE IN CASO DI MANCATO ACCORDO). PER I GIUDICI, "È EVIDENTE" CHE QUESTE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI "SI PONGONO IN CONTRASTO CON LA GRATUITÀ DEL PRIMO INCONTRO DEL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE, PREVISTO DALLA LEGGE LADDOVE LE PARTI NON DICHIARINO LA LORO DISPONIBILITÀ AD ADERIRE AL TENTATIVO".
CON RIFERIMENTO POI ALLA NORMA CHE PREVEDE IL POSSESSO, DA PARTE DEI MEDIATORI, DI UNA SPECIFICA FORMAZIONE E DI UNO SPECIFICO AGGIORNAMENTO ALMENO BIENNALE, NONCHÉ LA PARTECIPAZIONE NEL BIENNIO DI AGGIORNAMENTO AD ALMENO VENTI CASI DI MEDIAZIONE SVOLTI PRESSO ORGANISMI ISCRITTI, I GIUDICI HANNO RITENUTO CHE QUESTA "SI PROFILA PALESEMENTE IN CONTRASTO CON LE NUOVE DISPOSIZIONI, NELLA MISURA IN CUI È SUSCETTIBILE DI ESSERE APPLICATA IN VIA GENERALE, OVVERO ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALL'ALBO, CHE LA LEGGE DICHIARA MEDIATORI DI DIRITTO, E LA CUI FORMAZIONE IN MATERIA DI MEDIAZIONE VIENE REGOLATA CON PRECIPUE DISPOSIZIONI". (ANSA).

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