venerdì, novembre 06, 2015

Agli "abogados" è precluso l'utilizzo del titolo "avvocato" (Circolare del COA di Bologna).

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA- Circ. 70 del 28 settembre 2015 - I limiti dell’esercizio professionale da parte degli avvocati stabiliti. 
Come noto, la legge professionale forense prevede la possibilità d'iscrizione, in un'apposita sezione speciale dell'Albo, degli avvocati "stabiliti", cioè consente l'esercizio in Italia della professione forense da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che abbiano conseguito nel paese d'origine l'abilitazione alla professione.
E' una norma che, nel rispetto dei principi comunitari della libera circolazione dei lavoratori e del diritto di stabilimento, vuole tutelare coloro che, avendo conseguito il titolo professionale nel proprio Paese europeo d'origine, decidano di svolgere la professione in altro Stato membro dell'Unione.
Il principio, giusto e corretto, ha tuttavia avuto negli ultimi anni un'applicazione distorta: molti laureati in giurisprudenza italiani, grazie a percorsi integrativi agevolati, hanno ottenuto in Spagna e in Romania l'omologazione della propria laurea italiana al corrispondente titolo spagnolo o rumeno, per poi fare ritorno in Italia e chiedere l'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti (il 92% degli iscritti nelle sezioni speciali degli avvocati stabiliti degli Albi dell'Ordine Forense è di nazionalità italiana e tra questi l'83% ha conseguito il titolo in Spagna, il 4% in Romania: dati in Rassegna Forense, n. 3-4/2014, p. 793).
La predilezione per tali mete è, notoriamente, dovuta al fatto che, in quei paesi non è previsto un esame di abilitazione alla professione di avvocato, che può essere svolta liberamente da chi si sia semplicemente laureato in giurisprudenza; dunque, il successivo rientro in Italia come "stabilito" consente, di fatto, di eludere il superamento dell'obbligatorio esame da avvocato che è previsto nel nostro ordinamento.
Negli ultimi anni il nostro Consiglio ha ripetutamente rigettato richieste d'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti presentate da cittadini italiani in possesso del titolo spagnolo di "abogado" o di quello rumeno di "avocat"; e ciò ha convintamente fatto facendo leva sulla giurisprudenza, anche specifica del C.N.F., in materia di abuso del diritto.
Oggi - dopo la sentenza n. 28340 del 22 dicembre 2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il provvedimento del 23 aprile 2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la sentenza del 17 luglio 2014 della Corte di Giustizia Europea - il rigetto di tali domande d'iscrizione ha margini molto più ristretti.
Riteniamo quindi utile, anche in virtù di alcune segnalazioni pervenute, rammentare quali sono i limiti entro i quali un avvocato "stabilito", iscritto nella relativa sezione speciale dell'Albo di un qualsiasi Ordine Forense italiano, può esercitare la professione forense in Italia.
Innanzitutto, l'avvocato "stabilito" non può in alcun modo spendere in Italia il titolo di "avvocato", ma esclusivamente quello conseguito nel Paese europeo d'origine (art. 4 del d.lgs. n. 96/2001): "abogado", nel caso di laurea omologata in Spagna, oppure "avocat", nel caso in cui la laurea sia stata omologata in Romania. 
Va precisato che il titolo italiano non può essere speso nemmeno in forma abbreviata (per esempio, "avv.") e non può dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell'indirizzo e-mail o pec (cfr. parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014); inoltre, la qualifica di "stabilito" deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata alla "sola indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera ‘S' ovvero dell'abbreviazione ‘stab.', trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare" (sentenza del C.N.F. n. 115 del 26 settembre 2014).
Inoltre, per l'esercizio delle prestazioni giudiziali "l'avvocato stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito" (art. 8 del d.lgs. n. 96/2001). 
Al riguardo, con i propri pareri n. 32/2012, 53/2013 e 68/2014, il C.N.F. ha chiarito che "l'obbligo di esercitare la professione d'intesa con un avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura; di conseguenza, l'avvocato ‘affiancante' non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata".
Per quanto riguarda l'avvocato "affiancante", con il quale lo "stabilito" deve agire d'intesa, egli - come chiarito dal C.N.F. con il parere n. 9 del 28 marzo 2012 - "non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze alle quali l'avvocato stabilito partecipa; si osserva tuttavia che l'intesa implica una forte responsabilità dell'avvocato italiano per quanto attiene al controllo dell'attività dell'avvocato stabilito, pur in assenza della condivisione del mandato difensivo".
Raccomandiamo a tutti - stabiliti e avvocati "affiancanti" - la scrupolosa osservanza dei principi richiamati.

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