domenica, maggio 08, 2016

Deontologia: connotazione penalistica delle sanzioni disciplinari, tra “favor rei” e “tempus regit actum”.

"L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, l’art. 11 c. 2 L. 247/2012 (secondo cui l’inadempimento dell’obbligo formativo presuppone il mancato compimento del sessantesimo anno di età) può applicarsi retroattivamente (Nel caso di specie, il professionista -ultrasessantenne- era stato sanzionato per aver violato l’obbligo formativo. In applicazione del principio di cui in massima, poiché nelle more del procedimento disciplinare entrava in vigore il nuovo ordinamento professionale con il nuovo limite d’età, il CNF ha accolto il ricorso annullando la sanzione)".

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112. Con particolar riferimento alla successione nel tempo delle norme del codice deontologico, cfr. Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015,.

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