domenica, luglio 10, 2016

Abuso del processo: ricorso in Cassazione per una differenza di pena pecuniaria di €. 8!


Cassaz. Penale Sent. Sez. 2 Num. 25663 Anno 2016 - Presidente: FIANDANESE  Relatore: D'ARRIGO - Data Udienza: 15/06/2016 .
SENTENZA 
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Salerno nei confronti di: - DI RENNA Filomena, nata a Piaggine (SA) il 1° luglio 1953
avverso la sentenza del Giudice di pace di Sant'Angelo a Fasanella del 26 settembre 2015, n. 12/15. Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo;
udito il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena;
RITENUTO IN FATTO 
Il Giudice di pace di Sant'Angelo a Fasanella con sentenza del 26 settembre 2015, ha condannato Filomena Di Renna alla pena di euro 200,00 di multa per il delitto di cui all'art. 636 cod. pen. Propone ricorso il Procuratore Generale osservando che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, il limite minimo di pena sarebbe dovuto essere euro 258,00. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
L'impugnazione è fondata.
Infatti, l'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 (Competenza penale del giudice di pace), prevede che per i reati diversi da quelli per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, «le pene sono così modificate: a) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da € 258 a € 2.582; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi».
Il reato di introduzione o abbandono di animali (art. 636, comma 2, cod. pen.) prevedeva la pena alternativa della reclusione o della multa. Consegue che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, la pena deve intendersi "modificata" nella misura indicata dal menzionato art. 52, comma 2, lett. a).
La pena inflitta con la sentenza impugnata è quindi illegale.
P.Q.M. 
annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Giudice di pace di Sant'Angelo a Fasanella per la rideterminazione della pena.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno 2016.

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