martedì, settembre 13, 2016

Decreto in gazzetta ufficiale: Avvocati, elenchi e albi solo online.

Albi, elenchi e registri dei consigli dell’ordine degli avvocati solo in modalità online. Con un sistema informatico centrale, gestito dal Consiglio nazionale forense, che metterà a disposizione degli ordini territoriali le funzioni di recezione, accettazione e gestione dei dati e dei documenti informatici.
È quanto prevede, tra l’altro, il decreto 16 agosto 2016, n. 178, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 di ieri, che contiene il regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Coa, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dagli stessi Coa.
Il provvedimento, emanato dal ministero della giustizia in attuazione della riforma forense, entrerà in vigore il 27 settembre 2016. E a partire da tale data, il Cnf avrà due anni di tempo per realizzare il sistema informatico centrale.
Mentre entro il 27 settembre 2017, il Cnf adotta, sentiti il garante per la protezione dei dati personali e i consigli dell’ordine territoriali, le specifiche tecniche del sistema online (architettura di funzionamento, flussi informativi, modalità di accesso, di interconnessione e interazione con i sistemi dei Coa, misure di sicurezza ecc).
Inoltre, il decreto prevede che, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore, il ministero della giustizia è tenuto a stabilire le modalità telematiche e automatizzate per la trasmissione a via Arenula degli indirizzi e dei dati identificativi degli avvocati. Gli ordini territoriali, inoltre, devono tenere gli albi, il registro e gli elenchi esclusivamente con modalità informatiche, utilizzando il sistema informatico centrale.
I Coa che, alla data di entrata in vigore del decreto, dispongono già di sistemi informatici per la tenuta delle informazioni, possono continuare ad avvalersene, a condizione che, quando il Cnf realizzerà il sistema centrale, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal regolamento e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del sistema centrale.
Invece, i Coa che non dispongono di sistemi informatici si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale e i documenti informatici contenenti la registrazione cronologica delle operazioni informatiche sono conservati per almeno tre anni.
Quanto alle informazioni che saranno indicate nell’albo degli avvocati, sono previsti: nome e cognome, codice fiscale, domicilio professionale, data di prima iscrizione, eventuale associazione tra avvocati o società tra avvocati, disponibilità ad assumere difese d’ufficio, iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, attività di mediatore, iscrizione in uno degli elenchi dei gestori della crisi, eventuale sospensione, lingue straniere conosciute indirizzo web si siti riconducibili, iscrizione all’elenco per il gratuito patrocinio, eventuale data di cancellazione.

Gabriele Ventura

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