martedì, ottobre 25, 2016

Deontologia forense: la sanzione disciplinare della cancellazione è stata abrogata.

Cassazione Sez. Un. Civili 20 settembre 2016, n. 18394 - Pres. Canzio - Est. Petitti. 

Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Sanzioni disciplinari - Cancellazione dall'albo - Inapplicabilità ai sensi del nuovo codice deontologico forense - Ragioni

"Sono, invece, meritevoli di accoglimento le deduzioni del ricorrente relative alla sanzione irrogata. La sanzione applicata dal CNF con la sentenza qui impugnata, deliberata il 25 ottobre 2013 e depositata in data 11 marzo 2015, non tiene, infatti, conto delle modificazioni introdotte dal codice deontologico forense, entrato in vigore il 15 dicembre 2014.
Al sensi dell'art. 65, comma 5, della legge n. 24/ del 2012, le disposizioni del codice deontologico si applicano anche ai procedimenti in corso se più favorevoli.
Orbene, il nuovo codice deontologico forense non prevede la sanzione della cancellazione, applicata dal COA e confermata dal CNF con la sentenza qui impugnata. 
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con riferimento alla sanzione applicata, con rinvio al Consiglio Nazionale Forense perché, in diversa composizione, provveda nuovamente in ordine al trattamento sanzionatone applicabile per gli illeciti accertati".

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