venerdì, giugno 23, 2017

Approvata la cd "legge Falanga": elezioni per rinnovo COA entro 45 gg.

La Commissione Giustizia in data 22/6/2017 ha approvato definitivamente, in sede legislativa, la proposta di legge C. 4439, (FALANGA e altri, approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato) su “Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi”.
L’approvazione della proposta di legge in discussione fa, quindi, venir meno lo schema di regolamento ministeriale previsto in materia e consente finalmente l’elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi con una vera e propria legge elettorale, che riforma la disciplina contenuta nella Legge sull’ordinamento forense (L. 247/12). Il testo della Legge Falanga ricalca sostanzialmente le indicazioni offerte dalla Giustizia amministrativa, che aveva annullato il D.M. n. 170/2014.
Le principali novità, che consentiranno il rinnovamento dei Consigli dei vari Ordini circondariali, sono la previsione che “ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” (art. 4 e 10); la designazione dei componenti della commissione elettorale, effettuata mediante sorteggio tra gli iscritti (art. 9); il rispetto, soltanto nella preferenza di voto multipli, al genere meno rappresentato (art. 10); la possibilità del voto elettronico, ove tecnicamente possibile (art. 13).
Infine, la norma transitoria:“I consigli dell’ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I consigli dell’ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore. 3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell’ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247…” (art. 17).
Pertanto, con l’approvazione di tale assetto normativo, i Consigli dell’Ordine vedranno finalmente la possibilità di rinnovare la componente consiliare, evitando le vecchie logiche dei “listoni” che impedivano il ricambio generazionale, a discapito delle reali rappresentanze del Foro.

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