venerdì, giugno 16, 2017

Per i balconi “aggettanti” non si applica la disciplina di cui all’art. 1125 cc.

“In tema di condominio, i balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi non può applicarsi il disposto dell'articolo 1125 cod. civ. 
I balconi "aggettanti", pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono (Cassazione civile,Sez. 2, Sent. n. 15913 del 17/07/2007; conf. Cassazione civile Sez. 2, Sent. n. 587 del 12/01/2011 e Cassazione civile, sez. II, Sent. 05/01/2011 n. 218)”. 

Cassazione Civile Sez. II sent. n. 10894-2017 Presidente: MIGLIUCCI Relatore: CORRENTI - Data pubblicazione: 04/05/2017

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