domenica, settembre 03, 2017

La responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione del progetto.

“L’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, cosicché la responsabilità dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto (Cass., Sez. 2, n. 8813 del 30/05/2003; Sez. 2, n. 8016 del 21/05/2012; Sez. 2, n. 23665 del 21/11/2016; Sez. 2, n. 1981 del 02/02/2016)”.

Corte Cassazione Civile Sez. 2 Ord. Num. 20214/2017 Presidente: MANNA - Relatore: LOMBARDO - Data pubblicazione: 21/08/2017.

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