giovedì, novembre 16, 2017

Il fallimento della parte non interrompe il giudizio di cassazione.

Corte di Cassazione Civile - Sez. I - Ord. Num. 27143/2017; Presidente: GIANCOLA -Relatore: VALITUTTI; Data pubblicazione: 15/11/2017. 

"Va ritenuto, in via pregiudiziale, che l'intervenuto fallimento della Praxxx s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Torino con sentenza n. 1xx/20xx, evidenziato dalla odierna resistente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., non abbia rilevanza alcuna nel presente giudizio di legittimità.
In tema di giudizio di cassazione, invero, l'intervenuta modifica dell'art. 43 legge fall, per effetto dell'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui recita che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo», non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest'ultimo, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 13/10/2010, n. 21153; Cass. 05/07/2011, n. 14786; Cass. 17/07/2013, n. 17450)”.

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