mercoledì, novembre 15, 2017

Il reato di furto in locale munito di videosorveglianza.

Corte di Cassazione Penale Sez. II - Sent. num. 51976/2017 - Presidente: DAVIGO Relatore: DE SANTIS - Data Udienza: 31/10/2017. 

“La giurisprudenza di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica ha affermato il principio che, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell' azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 , Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186).
Pertanto, integra il tentativo di rapina impropria (fattispecie complessa, integrata da una condotta di sottrazione tipica del furto, cui si aggiunge l'elemento della violenza alla persona o della minaccia), la condotta dell'agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all'esecuzione della consegna agli organi di Polizia (Sez. 2, n. 50662 del 18/11/2014 , Ziino, Rv. 261486; n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021); nel senso dell'irrilevanza dell’impossessamento ai fini della consumazione della fattispecie ex art. 628, comma 2, cod.pen. (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017 Tagaswill, Rv. 269858).

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