sabato, dicembre 23, 2017

Il patteggiamento innanzi a Giudice incompetente per territorio.

Cassazione Penale Sez. II; Sent. num. 56424/2017; Presidente: FIANDANESE Relatore: PARDO; Data Udienza: 14/12/2017.

“La richiesta di patteggiamento implica rinuncia all'eccezione d'incompetenza per territorio, la quale, a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del primo comma dell'art. 21 cod. proc. pen., non ha natura inderogabile e non può pertanto essere rilevata "ex officio" (Cassazione Penale Sez. 3, Sentenza n. 44132 del 07/10/2008). Difatti la legge non demanda il giudice, tra le verifiche che deve compiere in ordine all’intervenuto accordo sulla pena, anche quella sulla sussistenza della proprio competenza per territorio, la quale, perciò, non può essere rilevata di sua iniziativa (anche se prima dell'accordo la questione sia stata prospettata dall'imputato interessato), a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del comma 1 dell'art. 21 cod. proc. pen., il cui rilievo si sottrae ad ogni preclusione di carattere temporale e processuale, ne' può costituire oggetto di valida rinuncia”.

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