venerdì, gennaio 05, 2018

La decorrenza del termine breve, per il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter cpc.


Corte Cassazione Civile Sez. VI - Ord. Num. 49/2018 - Presidente: PETITTI Relatore: D'ASCOLA; Data pubblicazione: 03/01/2018. 


Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 54 del D.I. n. 83 del 22 giugno 2012, agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., ed applicabile al caso in esame (art. 54, comma 2, decreto citato), quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, "contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'art. 360, ricorso per cassazione". "In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità" (ex multis Cass. 1060/2017; 25208/2015; 13622/2015; 25115/2015; 15235/2015). Ai fini della decorrenza del termine per impugnare, l'art. 348 ter prevede che il termine perentorio cd. breve di cui al comma 2 dell'art. 325 c.p.c. (potendo, in mancanza dei relativi presupposti, applicarsi comunque quello ordinario o "lungo" previsto dall'art. 327 c.p.c. - e quindi di sei mesi dal deposito), decorra dalla comunicazione dell'ordinanza del giudice di appello, ovvero - ma solo se anteriore - dalla notificazione di essa eseguita da una delle parti. In particolare, la sufficienza della comunicazione dell'ordinanza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza di primo grado, è stata affermata sia con riguardo alla comunicazione in via ordinaria, sia con riferimento a quella a mezzo di p.e.c. (Cass. 13622/2015; Cass. 25115/2015; Cass. 10723/2014; Cass. 23526/2014).

Nessun commento: