mercoledì, febbraio 07, 2018

Il concetto d’indispensabilità delle nuove produzioni documentali ex art. 345 cpc.

“La Corte distrettuale, nel ritenere inammissibile la produzione documentale prodotta in sede d’appello dal Ministero della Giustizia, ha omesso di considerare l'indispensabilità della documentazione sulla decisione finale ed, in particolare, di chiarire le ragioni della eventuale non indispensabilità. 
Secondo le Sezioni unite, con riferimento alla prova documentale, "l’art. 345 cod.proc.civ., comma 3, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, (nel testo applicabile ratione temporis), va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza - e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione" (Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005).
E, come è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 10790 del 2017 "(….) costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola, senza lasciare margini di dubbio, oppure, provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado."
Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che la valutazione di non indispensabilità della nuova produzione documentale, che ne provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (Sez. 3, Sentenza n. 19608 del 27/08/2013)”.

Cassazione Civile Sez. VI - Ord. num. 2854/2018 - Presidente: PETITTI Relatore: SCALISI - Data pubblicazione: 06/02/2018 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA c/ SOCCORSO MEDORI S.R.L.-

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