venerdì, febbraio 09, 2018

Il regime delle impugnazioni delle sentenze “secondo equità” del GDP (ex art. 113 co. 2 cpc).

“Dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e - particolarmente - dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria (art. 113, sec. comma, cpc), l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cpc, sia l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Cass. Sez. Un., 18/11/2008, n. 27339; Cass. 13/03/2013, n. 6410). Nel caso di specie, l'oggetto delle censura verte sulla violazione delle norme sul procedimento, rientrante nella previsione dell'art. 113, sec. comma, cpc e, pertanto, il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.

Cassazione Civile Sez. VI - Ord. Num. 3162/2018 - Presidente: CRISTIANO Relatore: VALITUTTI - Data pubblicazione: 08/02/2018 - ASL SALERNO c. DE CESARE.

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