lunedì, febbraio 12, 2018

L’usucapione del bene in comproprietà.

“La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che (cfr. da ultimo Cass. n. 17512/2016) in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in temi di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti s’astengano dall’uso della cosa comune ( conf. Cass. n. 23539/2011; Cass. n. 7221/2009)”. 

Cassazione Civile Sez. VI - Ord. Num. 3238/2018; Presidente: PICARONI Relatore: CRISCUOLO - Data pubblicazione: 09/02/2018; FABBRI c./ FABBRI.

Nessun commento: