venerdì, aprile 27, 2018

TARIFFE FORENSI: MAI PIÙ SOTTO I MINIMI.

Sono operativi da oggi i nuovi parametri sui compensi degli avvocati. Con l’approdo nella Gazzetta ufficiale di ieri (n. 96) del decreto 37/2018, non sarà più possibile, nelle liquidazioni, scendere sotto le soglie di “sbarramento” minime dettate dalla norma.
Un altro passaggio importante del decreto riguarda la sostituzione delle vecchie tabelle, fissate dal decreto 55/2014, per i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.
Il decreto supera, in linea con il parere fornito da Consiglio di Stato nel dicembre scorso, ogni equivoco sulla possibilità per il giudice di scendere sotto i minimi. Nel nuovo testo è confermata la possibilità del taglio del 70% per l’attività svolta nella fase istruttoria e del 50% per le altre fasi, ma viene eliminata la locuzione «di regola» .
Nella versione finale del decreto viene, infatti, chiarito che la diminuzione non può andare «in ogni caso» oltre il 50 per cento.
Nel decreto anche le tabelle, che mancavano nel vecchio testo, che dettano i compensi per la mediazione e la negoziazione assistita, stabiliti per fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione e condizionati dal valore della causa.
I valori spaziano dai 120 euro per una negoziazione riferita a una causa del valore di 1.100 euro fino ai 2.610 se la querelle ha un valore che oscilla tra i 260 mila euro e i 520 mila.
Nel caso di conciliazione il compenso, nella causa di più modesto valore è di 180 euro e lievità a 3.915 se l’“accordo” riguarda lo scaglione di massimo valore.
Tabelle ad hoc anche per i giudizi davanti al Consiglio di Stato con criteri che comprendono i vari step: dallo studio alla fase cautelare. Per quanto riguarda la materia penale è previsto che la liquidazione del compenso sia estesa anche alla fase procedimentale considerando dunque anche il caso in cui il procedimento non sfoci in un giudizio.
Un ulteriore tassello riguarda aumenti e diminuzioni, previste quando un avvocato difende più soggetti con la stessa posizione processuale, che scattano anche quando il numero dei «soggetti» (e non più delle «parti») è incrementato per effetto della riunione di più procedimenti.
C’è inoltre un “premio” per i legali che aiutano i giudici usando Internet in modo efficace.
Il compenso può essere aumentato del 30%, rispetto al valore previsto, quando gli atti, depositati con modalità telematiche sono redatti «con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto».

(di Patrizia Maciocchi, Il Sole 24Ore, 27.4.2018)

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